Art. 20 — Completamento delle opere previste dal precedente piano
Gli adempimenti per la realizzazione delle opere programmate e finanziate ai sensi delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962, n. 890, effettuati nel periodo successivo al 30 giugno 1967 e fino all'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti di legge.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
