Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie gia' devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtu' di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 20 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-20;78~art2 · fonte del testo