L'articolo 5 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, e' cosi' modificato: alla lettera b) le parole: "fino al 7 per cento" sono sostituite dalle altre: "fino al 10 per cento"; alla lettera c) le parole: "fino al 3 per cento" sono sostituite dalle altre: "fino al 5 per cento".
Testo vigente dal 20 ottobre 1978
