Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' sostituito dal seguente: "Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale". Alla lettera c) del quarto comma del citato articolo 8, sono aggiunte, dopo la parola: "difesa", le parole: ", nonche' delle partecipazioni statali". La lettera h) del quarto comma del citato articolo 8 e' cosi' sostituita: "h) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro".
Testo vigente dal 22 novembre 1986
