Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' sostituito dal seguente: "Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale". Alla lettera c) del quarto comma del citato articolo 8, sono aggiunte, dopo la parola: "difesa", le parole: ", nonche' delle partecipazioni statali". La lettera h) del quarto comma del citato articolo 8 e' cosi' sostituita: "h) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro".

Testo vigente dal 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-15;768~art4 · fonte su Normattiva