Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 11 — Comparsa di risposta

L'articolo 167 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 167. - (Comparsa di risposta). Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10374/2025

    19 aprile 2025
    • PROVA CIVILE
    • ONERE DELLA PROVA

    L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in riforma della pronuncia di primo grado - aveva rigettato la domanda di condanna alla rimozione della struttura di legno lamellare, tipo chalet, realizzata sul terrazzo all'ultimo livello dello stabile, con appoggio ad un muro e ad una canna fumaria modificata, sebbene la convenuta avesse prospettato solamente in appello difese in ordine al contenuto del regolamento condominiale effettivamente vigente e all'inopponibilità della servitù reciproca d'immodificabilità prevista dal regolamento prodotto dagli attori).

    Art. 11 · Art. 1027 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 167 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art11 · fonte su Normattiva