Provvedimenti urgenti per il processo civile.
- Art. 1 — Saggio degli interessi
- Art. 2 — Momento determinante della giurisdizione e della competenza
- Art. 3 — Competenza del pretore
- Art. 4 — Incompetenza
- Art. 5 — Connessione
- Art. 6 — Regolamento necessario di competenza
- Art. 7 — Contenuto della citazione
- Art. 8 — Termini per comparire
- Art. 9 — Nullità della citazione
- Art. 10 — Costituzione del convenuto
- Art. 11 — Comparsa di risposta
- Art. 12 — Designazione del giudice istruttore
- Art. 13 — Ritardata costituzione delle parti
- Art. 14 — Effetti e revoca delle ordinanze
- Art. 15 — Controllo del collegio sulle ordinanze
- Art. 16 — Mancata comparizione delle parti
- Art. 17 — Prima udienza di trattazione
- Art. 18 — Deduzioni istruttorie
- Art. 19 — Rimessione in termini
- Art. 20 — Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
- Art. 21 — Istanza di ingiunzione
- Art. 22 — Provvedimenti del giudice istruttore
- Art. 23 — Rimessione al collegio
- Art. 24 — Comparse conclusionali e memorie
- Art. 25 — Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico
- Art. 26 — Decadenza dall'assunzione
- Art. 27 — (Deferimento del giuramento suppletorio)
- Art. 28 — Termine per l'intervento
- Art. 29 — Chiamata di un terzo in causa
- Art. 30 — Costituzione del terzo chiamato
- Art. 31 — Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico
- Art. 32 — Decisione del collegio
- Art. 33 — Esecuzione provvisoria
- Art. 34 — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
- Art. 35 — Sospensione necessaria
- Art. 36 — Poteri istruttori del giudice
- Art. 37 — Querela di falso
- Art. 38 — Decisione a seguito di trattazione scritta
- Art. 39 — Decisione a seguito di discussione orale
- Art. 40 — Forma della domanda
- Art. 41 — Rappresentanza davanti al conciliatore
- Art. 42 — Contenuto della domanda
- Art. 43 — Costituzione delle parti
- Art. 44 — Trattazione della causa
- Art. 45 — Decisione
- Art. 46 — Conciliazione in sede non contenziosa
- Art. 47 — Termini per le impugnazioni
- Art. 48 — Effetti della riforma e della cassazione
- Art. 49 — Sospensione dell'esecuzione e dei processi
- Art. 50 — Forma d'appello
- Art. 51 — Modo e termine dell'appello incidentale
- Art. 52 — Domande ed eccezioni nuove
- Art. 53 — Forme e termini della costituzione in appello
- Art. 54 — Improcedibilità dell'appello
- Art. 55 — Trattazione
- Art. 56 — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
- Art. 57 — Decisione
- Art. 58 — Ammissione e assunzione di prove
- Art. 59 — Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 60 — Riserva facoltativa di ricorso entro sentenze non definitive
- Art. 61 — Sospensione del processo di merito
- Art. 62 — Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio
- Art. 63 — Sospensione dell'esecuzione
- Art. 64 — Pronuncia in camera di consiglio
- Art. 65 — Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio
- Art. 66 — Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito
- Art. 67 — Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
- Art. 68 — Proposizione della domanda
- Art. 69 — Esecutorietà della sentenza
- Art. 70 — Norme applicabili alla controversia in materia di locazione di comodato e di affitto
- Art. 71 — Conversione del pignoramento
- Art. 72 — Condizioni e tempo dell'intervento
- Art. 73 — Mutamento del rito
- Art. 74 — Provvedimenti cautelari
- Art. 75 — Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili
- Art. 76 — Forma dell'istanza
- Art. 77 — Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
- Art. 78 — (Determinazione delle udienze di prima comparizione)
- Art. 79 — (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)
- Art. 80 — Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza e composizione dei collegi
- Art. 81 — Determinazione dei giorni d'udienza
- Art. 82 — Appello contro la sentenza di estinzione del processo
- Art. 83 — Procedimento in camera di consiglio
- Art. 84 — Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio
- Art. 85 — Esecuzione sui beni sequestrati
- Art. 86 — Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale
- Art. 87 — Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni
- Art. 88 — Composizione dell'organo giudicante
- Art. 89 — Abrogazioni
- Art. 90 — (Disciplina transitoria)
- Art. 91 — (Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)
- Art. 92 — Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria)