Art. 58 — Ammissione e assunzione di prove
Il primo comma dell'articolo 356 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Ferma l'applicabilita' della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
