Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 58 — Ammissione e assunzione di prove

Il primo comma dell'articolo 356 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Ferma l'applicabilita' della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art58 · fonte su Normattiva