I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predetto decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio. Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro consorzi i redditi sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello della richiesta all'ufficio del genio civile del riconoscimento del possesso dei requisiti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Testo vigente dal 17 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513~art5 · fonte su Normattiva