Norme per l'edilizia residenziale

Art. 58 — Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative

Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di societa' cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, e' elevato a L. 35.000.000. Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, ad eccezione di quelle del primo periodo del secondo comma. Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i limiti massimi di valore previsti dalle norme in vigore alla data di registrazione degli atti di assegnazione.

Testo vigente dal 19 agosto 1978

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 18/1988

    Parametro
    19 gennaio 1988

    Spetta al giudice a quo, cui pertanto vanno restituiti gli atti, procedere al riesame della rilevanza della sollevata questione di costituzionalita` alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 45 e 47, comma secondo, Cost. - dell'art. 12 del d.lgt. 5 aprile 1945 n. 141 e successive modificazioni, compresa quella contenuta nell'art. 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457 in quanto fissa, in favore delle cooperative edilizie, il beneficio dell'imposta fissa di registro in un limite massimo di valore dell'immobile assegnato. Lo jus superveniens e` costituito dal d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 891, il quale, all'art. 8, comma terzo, esclude il limite di valore di cui all'art. 58 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e prevede che tale disposizione si applichi "anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purche` le imposte ad essi relative non siano gia` state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso").

    Art. 45 cost. · Art. 47 cost. · Art. 58 Norme per l'edilizia residenziale · Art. 8 Norme per l'edilizia residenziale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art58 · fonte su Normattiva