I numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dai seguenti: "3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

  • 4)da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali". All'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e' aggiunto il comma seguente: "I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unita', con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale".

Testo vigente dal 14 agosto 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-08-08;426~art7 · fonte su Normattiva