I numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dai seguenti: "3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;
- 4)da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali". All'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e' aggiunto il comma seguente: "I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unita', con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale".
Testo vigente dal 14 agosto 1980
