L'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e' sostituito dal seguente: "All'Ispettorato generale sono destinati, oltre ai funzionari del ruolo dirigenziale indicati nel quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trentasei direttori aggiunti di cancelleria con funzioni di collaborazione nel servizio ispettivo. I funzionari di cui al comma precedente vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge. I funzionari non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive nelle quali hanno esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere. I funzionari dipendono dal capo dell'Ispettorato generale o da chi ne fa le veci; hanno il proprio ufficio presso le corti di appello indicate nell'allegata tabella B, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi, ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati. Essi possono essere autorizzati dal Ministero, previa richiesta del capo dell'Ispettorato generale, a risiedere in localita' diversa da quella in cui hanno il loro ufficio. In relazione alle esigenze del servizio, il Ministro puo', con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, istituire in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nell'allegata tabella B uffici decentrati dell'Ispettorato generale. Agli uffici decentrati viene trasferito personale previsto nell'organico dell'Ispettorato generale del Ministero. Gli uffici di cui al comma precedente dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettorato generale".

Testo vigente dal 14 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;426~art8 · fonte su Normattiva