All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge pari, per l'anno 1984, a 20 miliardi di lire si fa fronte quanto a lire 15 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 7295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, intendendosi all'uopo corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno finanziario 1984 di cui alla legge 27 novembre 1980, n. 815, e quanto a lire 5 miliardi mediante corrispondente prelevamento dalla gestione speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a "Gestione Albo degli autotrasportatori per conto di terzi". All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della presente legge, pari a lire 400 milioni per l'anno 1984, si fa fronte mediante corrispondente prelevamento alla gestione speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a "Gestione Albo degli autotrasportatori per conto di terzi". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 agosto 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;467~art13 · fonte su Normattiva