Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, sono esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere.
Testo vigente dal 13 dicembre 1969
Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, sono esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere.
Testo vigente dal 13 dicembre 1969
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1969-12-11;910~art3 · fonte su Normattiva