Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, sono esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere.

Testo vigente dal 13 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-12-11;910~art3 · fonte su Normattiva