Art. 1
Le entrate delle universita' degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonche' da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.
Testo vigente dal 30 novembre 1970
