Le entrate delle universita' degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonche' da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.

Testo vigente dal 30 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-11-10;868~art1 · fonte su Normattiva