Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'amministrazione e' esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 27 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-23;92~art5 · fonte su Normattiva