Art. 4 — Modalità di determinazione del contributo per la rottamazione di autoveicoli
Il contributo di cui al precedente articolo 3 e' dovuto nelle misure del 20 per cento, 35 per cento, 50 per cento, 65 per cento, 75 per cento, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, rispettivamente per la radiazione contemporanea e permanente dalla circolazione di uno, due, tre, quattro, cinque veicoli a motore in disponibilita' della stessa impresa, che siano circolanti, intendendosi per circolanti i veicoli per i quali e' stata assolta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Il prezzo di listino da assumere a riferimento per il calcolo del contributo di cui al precedente comma e' quello depositato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, oppure quello risultante dalle variazioni successive, che siano depositate presso la stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Testo vigente dal 12 agosto 1985
