Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto

Art. 7 — Modalità di determinazione del contributo per la sostituzione di autoveicoli

Il contributo di cui al precedente articolo 6 e' concesso in misura non superiore al 20 per cento del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale.

Testo vigente dal 12 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;404~art7 · fonte del testo