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Sono autorizzati i seguenti interventi straordinari allo scopo di conseguire l'immediata salvaguardia del patrimonio zootecnico e l'incremento della produzione di carne attraverso il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti, e per determinare le condizioni atte a rimuovere le cause contingenti dell'attuale crisi negli allevamenti e nella commercializzazione delle carni, sino a quando non saranno emanate per il potenziamento delle attivita' zootecniche, norme di piu' ampia portata con le quali sara' provveduto al coordinamento degli interventi, dei relativi finanziamenti e mezzi di copertura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al coordinamento per l'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le regioni emaneranno, nel quadro dei principi stabiliti dalla presente legge e dai punti 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512, le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.
Testo in vigore dal 4 maggio 1974 al 6 giugno 2012
