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Le regioni, con proprie disposizioni da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, istituiranno a favore delle aziende agricole un premio per ogni vitello nato nelle stesse aziende, destinato all'ingrasso o alla rimonta. Le regioni istituiranno inoltre, a favore delle aziende agricole, premi per l'allevamento di vitelli che siano portati fino al peso di 400 chilogrammi se maschi e di 350 chilogrammi se femmine, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto. Detti premi saranno concessi anche per vitelli provenienti da altre aziende agricole, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi. Per le femmine destinate alla rimonta i premi potranno essere concessi dietro presentazione di un certificato di accertata gravidanza rilasciato dal veterinario e vistato dal veterinario competente, accertata non prima del quarto mese dalla fecondazione. I premi di cui al primo comma non potranno superare L. 25.000 per ciascun capo e quelli di cui al secondo e al terzo comma non potranno superare lire 50.000 per ciascun capo. Per i territori montani e per le zone depresse collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi di cui ai precedenti commi possono essere aumentati in misura non superiore al 50 per cento. Le regioni stabiliranno le modalita' per la corresponsione dei premi di cui ai commi precedenti, nonche' le forme di controllo idonee ad assicurare il conseguimento delle finalita' connesse con la istituzione dei premi medesimi.

Testo in vigore dal 4 maggio 1974 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-04-18;118~art2 · fonte su Normattiva