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Le regioni favoriranno, anche con la collaborazione degli enti di sviluppo, enti locali, comunita' montane, associazioni e consorzi, la costituzione di cooperative di servizio per l'organizzazione della produzione zootecnica, per l'assistenza tecnica e finanziaria ai soci, e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici, da parte di imprenditori agricoli che conducono o istituiscono allevamenti bovini e ovini. Le cooperative di cui al comma precedente svolgeranno in particolare i seguenti compiti:

  • a)reperimento dei vitelli, sia allo scopo di una razionalizzazione della loro commercializzazione, sia per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;
  • b)emanazione di direttive tecniche per l'allevamento e assistenza sanitaria alle aziende associate;
  • c)approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate;
  • d)assistenza finanziaria agli allevatori consociati anche mediante attivita' di intermediazione con gli istituti di credito;
  • e)ritiro degli animali a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;
  • f)macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;
  • g)fornitura di materiale spermatico e intervento fecondativo per la produzione di vitelli ottenuti per incrocio fra tori di razze da carne e vacche di razze da latte, nonche' per la fecondazione di manze di eta' non superiore ai mesi diciotto;
  • h)trasformazione del latte e commercializzazione dei prodotti derivati. Le cooperative di servizio di cui al presente articolo potranno riunirsi in un organismo nazionale a base consortile regolato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile ai fini del collegamento e del coordinamento delle iniziative assunte a livello locale. Per i fini di cui al presente articolo le regioni potranno disporre adeguate forme di incentivi e contributi.

Testo in vigore dal 4 maggio 1974 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-04-18;118~art3 · fonte del testo