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In tutto il territorio nazionale e' vietato macellare i vitelli per i quali sia stato assunto impegno di allevamento o di ingrasso. Le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma sono punite con l'ammenda da L. 100.000 a lire 500.000 per ciascun capo, in relazione alla gravita' del fatto e all'eventuale carattere di recidivita'. E' disposta in ogni caso la restituzione delle somme indebitamente percepite. Restano comunque salve le sanzioni previste dal codice penale e da altre leggi speciali.

Testo in vigore dal 4 maggio 1974 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-04-18;118~art4 · fonte su Normattiva