Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271, e' sostituito dai seguenti: "Il Ministro di grazia e giustizia puo' provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunita' di omettere le formalita' del pubblico incanto o della licitazione privata. E' fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruita' al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale".

Testo vigente dal 25 gennaio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-01-18;7~artunico · fonte su Normattiva