Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 20 miliardi. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le parole "la spesa ammissibile non potra' superare quella determinata", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa sara' quella determinata". L'utilizzazione del contributo puo' avvenire anche in comune diverso da quello nel quale e' stato accertato il danno, purche' compreso tra i comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e purche' il titolare del contributo fosse in esso residente alla data del sisma. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' abrogato.
Testo vigente dal 16 marzo 1981
