La disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176, va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297.
Testo vigente dal 11 agosto 1982
