L'acquisto dei titoli di cui al precedente articolo 52 viene deliberato dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio di amministrazione. Le operazioni effettuate saranno comunicate al consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile. Previo assenso del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Fondo potra' alienare a terzi quote dei titoli sottoscritti a norma del medesimo articolo 52.

Testo vigente dal 11 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art53 · fonte su Normattiva