Art. 48 — (R) Utilizzi del Fondo
L'utilizzo delle somme disponibili sul "Fondo" viene disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del Direttore generale del Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti finalita':
- a)acquisto di titoli di Stato in circolazione;
- b)rimborso di titoli di Stato in scadenza;
- c)acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali il Ministero sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (R). Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita':
- a)tramite incarico, conferito dal Direttore generale del Tesoro, o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'articolo 33, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;
- b)tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela. (R). Con le disponibilita' del Fondo e' sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento. (R). Con specifici accordi sono disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati. (R). Nel caso previsto al comma 1, lettere a) e b), il Direttore generale del Tesoro o, per delega, il Capo del debito pubblico comunica, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli di Stato che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo ((...)). (R). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2014, n. 190
7La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Testo vigente dal 1 gennaio 2015, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva