In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi progetti al CIPE che decide entro i successivi trenta giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio termine. Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale. Le proposte delle amministrazioni debbono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto. La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilita' nette complessive.

Testo vigente dal 11 agosto 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 165/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    La denuncia della Provincia autonoma circa la violazione dell'art. 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige da parte di una legge statale, non deve - per il contenuto di detta norma statutaria - lamentare solo una puntuale previsione di spesa da parte della legge impugnata, anche se concernente setto- ri di competenza provinciale, ma dedurre altresi` che il previsto finanziamento sia operato mediante l'impiego del gettito dei tributi, ai quali si riferisce l'art. 78 stesso, oppure abbia altrimenti pregiudicato in modo specifico l'aspetto di autonomia finanziaria da tale norma statutaria garantito. (Manifesta infon- datezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 56 della l. 7 agosto 1982, n. 526, denunziato - in riferimento agli artt. 78, 8, n.13, 17, 21 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto prevede la competenza del CIPE per l'approvazione di interventi sull'agricoltura e nelle in- frastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e cultura- li, di competenza delle Province autonome). - cfr. S. n. 356/1985.

    Art. 44 Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia · Art. 8 Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia · Art. 56 Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia · Art. 8 Testo unico costituzionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art56 · fonte su Normattiva