A favore dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti, dei coloni e mezzadri del comune di Porto Tolle, che per effetto della mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione risicola giacente nei magazzini o in fase di prima lavorazione, e' concesso, a parziale reintegrazione del danno subito, un contributo nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi e medie aziende e dello 80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti. Il contributo di cui al comma precedente e' concesso sulla quantita' di produzione perduta spettante rispettivamente al conduttore, al compartecipante, colono e mezzadro nella stessa misura di riparto a norma del contratto.

Testo vigente dal 11 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;362~art1 · fonte del testo