Alle aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge, e' concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento sullo ammontare delle spese di anticipazione relative alle colture dell'annata agraria 1957-58, sostenute anteriormente alla calamita' naturale verificatasi nel periodo indicato nell'articolo stesso. Alle aziende agricole di cui al precedente comma che, per effetto della predetta calamita', abbiano perduto non meno della meta' della produzione risicola o di quella orticola e', altresi', concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore delle predette produzioni perdute. Il contributo di cui al primo comma sara' ripartito tra imprenditore, mezzadro o colono parziario, a norma di contratto. Il contributo di cui al secondo comma sara' ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o compartecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti agricoli a norma di contratto.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;310~art2 · fonte del testo