L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 1 viene ripartita in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985. All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma straordinario per l'acquisizione di beni artistici e culturali di eccezionale interesse". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-07-29;404~art5 · fonte su Normattiva