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[1]Il controllo sulla merce munita del marchio viene esercitato all'interno e all'estero da ispettori nominati dall'Istituto nazionale per l'esportazione, con le facolta' loro attribuite dal regolamento e dalle norme speciali.

[2]Possono altresi' essere incaricati del controllo gli addetti al servizio di ispezione fitopatologica, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, i quali, per quanto concerne il controllo esercitato ai fini della presente legge, riferiscono direttamente all'Istituto nazionale per l'esportazione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art7 · fonte del testo