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[1]I verbali di accertamento, redatti da chiunque abbia veste di procedere a controlli, sono considerati come atti pubblici.

[2]Coloro che sono incaricati di fare gli accertamenti previsti dalla presente legge sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art8 · fonte del testo