Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la consistenza degli oneri indicati all'art. 4 e comunicheranno alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui. L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali ed interessi e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1965.

Testo vigente dal 25 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-11-08;1519~art5 · fonte su Normattiva