Alla spesa di lire 2 miliardi e 350 milioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1963-64. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 25 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-11-08;1519~art6 · fonte su Normattiva