Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca, alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.
Testo in vigore dal 24 marzo 1961 al 22 dicembre 2008
