Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico
Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le pensioni di guerra.
Testo in vigore dal 24 marzo 1961 al 22 dicembre 2008
