Art. 3
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.030 milioni per l'anno 1992, lire 1.092 milioni per l'anno 1993 e lire 1.158 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per gli anni 1992-1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1992 al 9 ottobre 2010
