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Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le societa' consortili, tendenti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, costituiti tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia che le imprese consorziate appartengano a uno solo dei suddetti settori, sia che appartengano a settori diversi. Sono altresi' ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui allo articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.
Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981
