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Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attivita' previste dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi finanziamenti speciali di un importo non superiore a 500 milioni di lire. Tali finanziamenti non potranno comunque superare il 70 per cento degli investimenti previsti e il periodo del loro ammortamento non dovra' superare i dieci anni.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;374~art10 · fonte su Normattiva