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I finanziamenti previsti nel precedente articolo, concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al riscontro presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale), anche se i finanziamenti stessi sono concessi a favore di soggetti, tra quelli elencati all'articolo 1 della presente legge, che non sono compresi nello statuto di detto Istituto e nelle leggi che ne regolano l'attivita'. I finanziamenti stessi sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981
