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Per i finanziamenti previsti dal precedente articolo 10, il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a partire dall'esercizio finanziario 1976, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;374~art12 · fonte su Normattiva