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Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8, e' autorizzato a concedere agli istituti finanziari un contributo annuo posticipato sugli interessi nella misura massima del 6 per cento, per i consorzi e le societa' consortili che risiedono nel centro-nord e dell'8 per cento per quelli che risiedono nel Mezzogiorno, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare, sui mutui concessi ai sensi dell'articolo 10 e per l'intera durata degli stessi, una riduzione nella stessa misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari. Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto. In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di revoca dello stesso per il verificarsi delle ipotesi previste dal successivo articolo 17, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di estinzione o dalla data del decreto ministeriale che dispone la revoca.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;374~art13 · fonte su Normattiva