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Alla corresponsione dei contributi sugli interessi di cui al precedente articolo si provvede mediante lo stanziamento di lire un miliardo in ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;374~art14 · fonte su Normattiva