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Ai consorzi e alle societa' consortili di cui al titolo I della presente legge, che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre, essere concessi contributi finanziari annuali, purche' gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione. La domanda per l'ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dai documenti di cui all'articolo 7 e da una dettagliata relazione concernente le specifiche attivita' svolte. Il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 50 milioni. Il Ministro per il commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8 che, nell'occasione, e' presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;374~art15 · fonte su Normattiva