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Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 8 e previa assegnazione di un termine di sei mesi per uniformarsi alle disposizioni della presente legge, puo' disporre la revoca dei benefici nei confronti dei consorzi e delle societa' consortili che abbiano perduto i requisiti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4; il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dichiara altresi' la decadenza dai benefici previsti nella presente legge dei consorzi e delle societa' consortili che si siano venuti a trovare nella situazione prevista nell'articolo 5.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;374~art17 · fonte su Normattiva