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I consorzi e le societa' consortili, di cui all'articolo 1 della presente legge, non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;374~art4 · fonte su Normattiva