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Il recesso dal consorzio o dalla societa' consortile di imprese consorziate rappresentanti piu' del 50 per cento del fondo consortile comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, salvo che, nel termine di novanta giorni, tali imprese non siano sostituite da altre, in possesso dei prescritti requisiti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.
Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981
