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L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, puo' riguardare:

  • a)l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate;
  • b)la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;
  • c)la promozione dell'attivita' di vendita attraverso la organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
  • d)la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
  • e)lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
  • f)la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
  • g)la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;
  • h)il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
  • i)la creazione di marchi di qualita' ed il coordinamento della produzione degli associati;
  • l)la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
  • m)l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
  • n)ogni altra attivita' avente comunque attinenza con le finalita' della presente legge.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;374~art6 · fonte su Normattiva