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L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, puo' riguardare:
- a)l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate;
- b)la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;
- c)la promozione dell'attivita' di vendita attraverso la organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- d)la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
- e)lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- f)la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
- g)la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;
- h)il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
- i)la creazione di marchi di qualita' ed il coordinamento della produzione degli associati;
- l)la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
- m)l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
- n)ogni altra attivita' avente comunque attinenza con le finalita' della presente legge.
Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981
