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Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dai titoli II e III della presente legge devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed essere corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della societa' consortile, nonche' dai programmi di attivita'. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 8, emette il decreto di ammissione al godimento dei benefici e ne determina le modalita' ed i limiti.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;374~art7 · fonte su Normattiva