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Il Comitato interministeriale, nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dai titoli II e III della presente legge e' cosi' composto: da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, che lo presiede; da un Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero; da due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali e artigiane interessate; da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; da due esperti nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; da un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un dirigente generale del Ministero del tesoro; da un dirigente generale del Ministero delle finanze; da un dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero; da un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica. I dirigenti generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore. Il presidente chiama di volta in volta a partecipare ai lavori, con diritto di voto, il rappresentante della regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione. Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 11 giugno 1981
